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on la sentenza n° 2553/2017, pubblicata il 17 febbraio 2017, il TAR Lazio – prima sezione – ha accolto il ricorso presentato da un Comune del Sud finalizzato all'annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce le risorse statali dell’anno 2015, a favore di tutti gli ottomila comuni italiani del Fondo di Solidarietà Comunale, dichiarando lo stesso illegittimo ed annullandolo. Le ragioni proposte dal Comune del Sud con competenza, passione e caparbietà, dal Prof. Avv. Ettore Jorio, del Foro di Cosenza, trovavano legittimazione nella circostanza di aver subito una drastica riduzione dei trasferimenti, illegittimamente motivata dal fatto che l’Ente beneficia di corrispettivi di natura privatistica, senza considerare che lo stesso ente concorre all’alimentazione del fondo di solidarietà comunale, in modo significativo.

Tale assurdo principio di ripartizione delle risorse ha il solo effetto di penalizzare gli enti virtuosi che hanno entrate proprie, frutto di scelte consapevoli e positive, non valorizzando le gestioni efficaci ed efficienti, con apparati amministrativi adeguati e motivati che attuano scelte politiche finalizzate a tenere in conto le esigenze dei cittadini e tendenti alla riduzione delle imposte locali.

Il TAR Lazio accoglie anche l’altro motivo del ricorso volto a valorizzare l’autonomia degli enti locali; pertanto non si può adottare un provvedimento di ripartizione delle risorse dopo che sia trascorso oltre il 70% dell’anno.
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